Art. 1.

      1. Al fine di rendere effettivo il diritto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità è garantita la stabilizzazione degli insegnanti di sostegno con contratto di lavoro a tempo determinato, in possesso del titolo di specializzazione, conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni.
      2. Nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è riconosciuto il diritto di precedenza al personale di cui al comma 1, purché in condizione di garantire la prestazione del servizio in maniera continuativa, assicurando la permanenza effettiva per periodi non inferiori a cinque anni.
      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, ad adottare un regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.